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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)    Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        La consapevolezza della crescente rilevanza che assume il metodo biologico nell'ambito dell'economia rurale italiana ed europea, con riguardo alla superficie interessata, al numero degli addetti unitamente agli aspetti relativi al rispetto della natura, della qualità, della sicurezza e della genuinità dei prodotti agricoli, rende necessaria l'adozione di un testo organico per disciplinare il settore delle produzioni agricole e agroalimentari biologiche (accordi di filiera, regole tecniche, promozione delle produzioni nazionali, sistema di controllo e certificazione, produzioni non normate a livello europeo, acquacoltura, importazioni) e per semplificare la materia delle produzioni biologiche, adeguando tale materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 220 del 1995.
        Destinatari del provvedimento sono il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi impegnati nel sistema di controllo e certificazione sui prodotti di agricoltura biologica nonché i produttori interessati all'agricoltura biologica e le loro organizzazioni professionali.

B)    Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        L'intervento legislativo appare lo strumento più appropriato attesa la complessità della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.

C)    Obiettivi e risultati attesi.

        Con il testo in esame si vogliono predisporre gli strumenti idonei e opportuni affinché l'agricoltura biologica assuma un ruolo centrale e portante nel panorama agricolo e venga, quindi, sviluppata e incentivata anche in considerazione degli ampi spazi di valorizzazione che ancora aspettano di essere colmati. Ciò anche in vista di quanto viene richiesto dal rinnovato contesto europeo, delineato nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo del giugno 2004 (Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica), nonché dalla necessità di adeguare il decreto legislativo n. 220 del 1995. Ciò viene attuato attraverso un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome o di competenza di queste se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento

 

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del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale.

D)    Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

        Il quadro normativo in questione non realizza, sostanzialmente, una diversa modalità di relazione tra le strutture esistenti.
        Si evidenzia in tale senso una redistribuzione delle dinamiche operative in materia tra amministrazioni centrali e regioni che vedranno nella normativa di secondo grado la specifica attuazione.